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Hiperlan e Wi-fi (standard ETS 300 652, ETS 300 893, IEEE 802.11b/g) grazie anche alle formule "WLL + Hiperlan/Wi-fi" e "satellite + Hiperlan/Wi-fi" (due modalità con cui è possibile distribuire, senza costi di cablatura, la banda larga nel territorio nazionale), sono tecnologie cui poter ricorrere nell'installazione di reti indoor ed outdoor.
Inoltre, le reti mesh e soluzioni innovetive come quelle dell'italianissimo progetto N.A.A.W. (Nuovo Apparato Autoconfigurante Wireless) possono portare la banda larga là dove nessun fornitore di connettività è disposto ad investire.
Anche in questo settore, però, occorre una nuova regolamentazione del mercato, che consenta ai piccoli operatori di emergere e collocarsi su un piano di parità rispetto agli operatori in posizione dominante.
A tal proposito è bene ricordare che l'AGCM, con provvedimento adottato il 7 agosto 2003, ha imposto a Telecom Italia, in relazione all'acquisto
di Megabeam, primo WISP italiano, alcune condizioni:
a) "Per quanto concerne la misura relativa alla rinuncia,
da parte di TELECOM ITALIA/MEGABEAM, alle esclusive attualmente in
vigore a favore delle società stesse, nonché a quelle future, l'AGCOM
ha rilevato che tale rinuncia, relativamente ai contratti già conclusi
sia da TELECOM ITALIA che da MEGABEAM, appare congrua ed idonea a favorire
lo sviluppo della concorrenza potenziale, in particolare per i servizi
offerti nella banda a 5 GHz, la quale consente una maggiore capacità e
quindi la coesistenza di più operatori nella stessa location.
Per quanto riguarda le esclusive future, l'AGCOM ha ritenuto che tale
rinuncia debba essere limitata nel tempo e divenire oggetto di un riesame
periodico sulla base di criteri che possano evidenziare la rilevanza di tali
esclusive rispetto alla totalità delle location, nonché allo sviluppo futuro
dei sistemi a 5 GHz."
b) "Per quanto riguarda la misura relativa alla separazione societaria
di tutte le attività inerenti la fornitura di servizi Wi-Fi del gruppo
TELECOM ITALIA/MEGABEAM, l'AGCOM ha osservato che la separazione contabile,
così come prevista dall'articolo 6, comma 1, della delibera n. 183/03/CONS
(n.d.r.: delibera dell'AGCOM, che prevedeva la mera separazione contabile)
è una misura sufficiente agli scopi della regolazione, considerando anche che
l'accesso R-LAN formerà parte integrante dell'accesso a larga banda e quindi
una eventuale misura volta a imporre la separazione strutturale permanente di
tale ramo della rete potrebbe non risultare proporzionata agli scopi che si prefigge.
Tuttavia, l'AGCOM ha rilevato che, nel caso di specie, le stesse Parti hanno preso
l'impegno a mantenere società separate per un periodo di tre anni.
Nella concentrazione in esame, data la natura nascente del mercato,
l'AGCOM ha ritenuto che una misura a carattere temporaneo, commisurata
ad un ragionevole tempo per il recupero degli investimenti da parte degli
operatori entranti, stimabile in cinque anni, possa prevenire una troppo
rapida integrazione tra TELECOM ITALIA e MEGABEAM, che potrebbe dar luogo
a vantaggi da internalizzazione difficilmente replicabili nel breve periodo."
c) "Per quanto riguarda la misura relativa all'obbligo di roaming, l'AGCOM,
condividendo l'imposizione di tale obbligo alle condizioni imposte dall'Autorità,
ha sottolineato l'opportunità di porre in capo a TELECOM ITALIA l'obbligo di fornire
il roaming con modalità di interconnessione, ove tecnicamente fattibile, a livello di
hot spot, per consentire di controllare il livello di qualità del servizio e di offrire
una più ampia gamma di servizi e prestazioni da parte dei beneficiari del roaming,
in modo da stimolare lo sviluppo di reti d'accesso alternative e lasciare maggiore
libertà tecnologica agli altri operatori, evitando allo stesso tempo il consolidarsi
della posizione dominante detenuta da TELECOM ITALIA sull'accesso. Tuttavia, l'AGCOM
ha ritenuto che l'estensione di tale obbligo a tutte le location, ivi incluse quelle
non ancora in possesso del gruppo, potrebbe portare ad un disincentivo per gli operatori
alternativi allo sviluppo di proprie autonome politiche di investimento in infrastrutture
radiolan e quindi, nel lungo periodo, impedire una effettiva apertura del mercato.
L'AGCOM ha altresì ritenuto opportuna, tenuto conto del futuro sviluppo della
tecnologia relativa alla banda a 5 GHz, nonché dell'evoluzione prospettica del
mercato stesso, una maggiore gradualità nell'applicazione della misura del roaming
(in particolare riferita al roaming a 5 GHz) mediante l'imposizione della misura
stessa per un determinato periodo temporale, rivedibile all'esito dell'analisi dello
sviluppo del mercato e dell'evoluzione della stessa regolamentazione di settore."
Queste condizioni hanno determinato la rinuncia, da parte di Telecom Italia, all'acquisto di Megabeam.
Ciò non significa che il mercato del Wi-Fi abbia acquisito un'immunità da monopolio,
ma il provvedimento dell'AGCM va, a nostro parere,
nella direzione giusta. Ciò che desta perplessità è, invece, la disparità di vedute
tra AGCM e AGCOM circa le condizioni da imporre all'incumbent per garantire un'effettiva concorrenza
(disparità già in evidenza in merito alla regolamentazione del mercato della telefonia fissa).
Normativa di interesse: