[logo] Movimento Costozero
ti trovi in: [H] Home Page > [4] Articoli > Wi-Fi: separazione proprietaria vs monopolio.


Wi-Fi: separazione proprietaria vs monopolio.


Hiperlan e Wi-fi (standard ETS 300 652, ETS 300 893, IEEE 802.11b/g) grazie anche alle formule "WLL + Hiperlan/Wi-fi" e "satellite + Hiperlan/Wi-fi" (due modalità con cui è possibile distribuire, senza costi di cablatura, la banda larga nel territorio nazionale), sono tecnologie cui poter ricorrere nell'installazione di reti indoor ed outdoor.

Inoltre, le reti mesh e soluzioni innovetive come quelle dell'italianissimo progetto N.A.A.W. (Nuovo Apparato Autoconfigurante Wireless) possono portare la banda larga là dove nessun fornitore di connettività è disposto ad investire.

Anche in questo settore, però, occorre una nuova regolamentazione del mercato, che consenta ai piccoli operatori di emergere e collocarsi su un piano di parità rispetto agli operatori in posizione dominante. A tal proposito è bene ricordare che l'AGCM, con provvedimento adottato il 7 agosto 2003, ha imposto a Telecom Italia, in relazione all'acquisto di Megabeam, primo WISP italiano, alcune condizioni:

a) "Per quanto concerne la misura relativa alla rinuncia, da parte di TELECOM ITALIA/MEGABEAM, alle esclusive attualmente in vigore a favore delle società stesse, nonché a quelle future, l'AGCOM ha rilevato che tale rinuncia, relativamente ai contratti già conclusi sia da TELECOM ITALIA che da MEGABEAM, appare congrua ed idonea a favorire lo sviluppo della concorrenza potenziale, in particolare per i servizi offerti nella banda a 5 GHz, la quale consente una maggiore capacità e quindi la coesistenza di più operatori nella stessa location. Per quanto riguarda le esclusive future, l'AGCOM ha ritenuto che tale rinuncia debba essere limitata nel tempo e divenire oggetto di un riesame periodico sulla base di criteri che possano evidenziare la rilevanza di tali esclusive rispetto alla totalità delle location, nonché allo sviluppo futuro dei sistemi a 5 GHz."

b) "Per quanto riguarda la misura relativa alla separazione societaria di tutte le attività inerenti la fornitura di servizi Wi-Fi del gruppo TELECOM ITALIA/MEGABEAM, l'AGCOM ha osservato che la separazione contabile, così come prevista dall'articolo 6, comma 1, della delibera n. 183/03/CONS (n.d.r.: delibera dell'AGCOM, che prevedeva la mera separazione contabile) è una misura sufficiente agli scopi della regolazione, considerando anche che l'accesso R-LAN formerà parte integrante dell'accesso a larga banda e quindi una eventuale misura volta a imporre la separazione strutturale permanente di tale ramo della rete potrebbe non risultare proporzionata agli scopi che si prefigge. Tuttavia, l'AGCOM ha rilevato che, nel caso di specie, le stesse Parti hanno preso l'impegno a mantenere società separate per un periodo di tre anni. Nella concentrazione in esame, data la natura nascente del mercato, l'AGCOM ha ritenuto che una misura a carattere temporaneo, commisurata ad un ragionevole tempo per il recupero degli investimenti da parte degli operatori entranti, stimabile in cinque anni, possa prevenire una troppo rapida integrazione tra TELECOM ITALIA e MEGABEAM, che potrebbe dar luogo a vantaggi da internalizzazione difficilmente replicabili nel breve periodo."

c) "Per quanto riguarda la misura relativa all'obbligo di roaming, l'AGCOM, condividendo l'imposizione di tale obbligo alle condizioni imposte dall'Autorità, ha sottolineato l'opportunità di porre in capo a TELECOM ITALIA l'obbligo di fornire il roaming con modalità di interconnessione, ove tecnicamente fattibile, a livello di hot spot, per consentire di controllare il livello di qualità del servizio e di offrire una più ampia gamma di servizi e prestazioni da parte dei beneficiari del roaming, in modo da stimolare lo sviluppo di reti d'accesso alternative e lasciare maggiore libertà tecnologica agli altri operatori, evitando allo stesso tempo il consolidarsi della posizione dominante detenuta da TELECOM ITALIA sull'accesso. Tuttavia, l'AGCOM ha ritenuto che l'estensione di tale obbligo a tutte le location, ivi incluse quelle non ancora in possesso del gruppo, potrebbe portare ad un disincentivo per gli operatori alternativi allo sviluppo di proprie autonome politiche di investimento in infrastrutture radiolan e quindi, nel lungo periodo, impedire una effettiva apertura del mercato. L'AGCOM ha altresì ritenuto opportuna, tenuto conto del futuro sviluppo della tecnologia relativa alla banda a 5 GHz, nonché dell'evoluzione prospettica del mercato stesso, una maggiore gradualità nell'applicazione della misura del roaming (in particolare riferita al roaming a 5 GHz) mediante l'imposizione della misura stessa per un determinato periodo temporale, rivedibile all'esito dell'analisi dello sviluppo del mercato e dell'evoluzione della stessa regolamentazione di settore."

Queste condizioni hanno determinato la rinuncia, da parte di Telecom Italia, all'acquisto di Megabeam. Ciò non significa che il mercato del Wi-Fi abbia acquisito un'immunità da monopolio, ma il provvedimento dell'AGCM va, a nostro parere, nella direzione giusta. Ciò che desta perplessità è, invece, la disparità di vedute tra AGCM e AGCOM circa le condizioni da imporre all'incumbent per garantire un'effettiva concorrenza (disparità già in evidenza in merito alla regolamentazione del mercato della telefonia fissa).


Normativa di interesse:



| Valid XHTML 1.0 | Valid CSS | Nota sul copyright | Per informazioni: info@costozero.org |