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899: i dialers hanno un punto debole?


Nella nota n. 3104 dell'11 maggio 1999, la Direzione Generale XIII della Commissione Europea sostiene che le disposizioni sulla protezione dei dati personali in tema di fatturazione dettagliata nei servizi di telecomunicazione, contenute nel decreto legislativo n. 171 del 1998, attuano in modo restrittivo le norme comunitarie che disciplinano la materia (vedi direttiva 97/66/CE). Dopo la comunicazione del 5 ottobre 1999, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella Newsletter del Garante della Privacy Anno I n. 13 11-17 ottobre 1999, ribadisce che "... il meccanismo del "mascheramento" delle ultime tre cifre, previsto da un decreto del 1998 a seguito del recepimento di una direttiva europea in materia di tutela della vita privata nel settore delle TLC, può essere superato già oggi in caso di telefonate controverse grazie alla legge n. 675 del 1996: il gestore del servizio telefonico non può opporre un rifiuto ma deve comunicare per intero i numeri contestati quando l'abbonato richiede di identificare puntualmente alcune chiamate effettuate, non per mera curiosità ma al fine di verificare la correttezza di taluni importi addebitati e per l'eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziaria. Sotto questo profilo, infatti, la legge sulla privacy non ostacola l'esercizio dei diritti degli abbonati permettendo ai fornitori dei servizi telefonici di evidenziare anche le cifre mascherate laddove emergano contestazioni della bolletta e concrete esigenze di controllo sulle somme addebitate... ". Nello stesso documento il Garante sostiene che "... la soluzione proposta dalla Commissione Europea di demandare all'abbonato pagante la scelta se usufruire o meno di una fatturazione "mascherata", appare in via di principio praticabile, ma non è concretamente attuabile se non si renderanno contestualmente effettive le modalità alternative di pagamento, poiché, altrimenti, si affiderebbe alla volontà di una sola parte (l'abbonato pagante) il bilanciamento tra diritti che sono riconosciuti anche ad utenti chiamanti e abbonati chiamati... ".
Dunque, nel nostro ordinamento, vige ancora il terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171: "Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata, al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato".

Ciò premesso, veniamo al tema dialers. E' stato eliminato il "fenomeno 709", ma non è stato eliminato il fenomeno dei dialers; i dialers ActiveX a triplice numerazione, infatti, sfruttano un sistema molto efficace: effettuano la prima connessione sul numero 899xxxxxx, se questo è disabilitato o non disponibile, passano al secondo numero, satellitare, ed infine ad un numero internazionale. In caso di truffa (ad esempio: dialer che si autoesegue e/o che non riporta esatte indicazioni circa i costi e/o le caratteristiche del servizio), non ci resta che sporgere denuncia contro ignoti presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni: forse otterremo un rimborso, ma a causa dei tre asterischi finali non potremo risalire all'operatore di telecomunicazioni cui è stata assegnata la numerazione a valore aggiunto, numerazione che l'operatore ha sublocato, con l'intervento di un mediatore, ad una società off-shore. Quest'ultima, attraverso partners commerciali operanti in rete (produttori di dialers), conclude accordi con numerosi webmasters, i quali inseriscono nelle pagine dei loro siti (in molti casi si tratta di servers gestiti da providers stranieri) i links ai dialers.

Un dialer è fuori legge se non rispetta quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 13 luglio 1995, n. 385 e dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545: ad esempio, sono vietati i dialers "che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico od osceno".

Quando viene accertato un illecito, chi ne risponde? Il ministero della comunicazione infligge una sanzione amministrativa all'operatore assegnatario; l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 prevede, inoltre, una responsabilità civile in capo al provider: "Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente".

Se consideriamo che, in molti casi, i providers sono fuori giurisdizione e che gli operatori di telecomunicazioni (resi anonimi da quei 3 asterischi atti a preservare la loro immagine pubblica) ricevono dai dialers vantaggi economici di gran lunga superiori agli eventuali svantaggi economici rappresentati dalle sanzioni amministrative, è evidente che un solo soggetto coinvolto nel "fenomeno dialers" ha un vero interesse a contrastare tale fenomeno: l'utente finale. Occorre informazione: per sapere cosa sono i dialers, quali sono i danni che possono derivare dal loro utilizzo (consapevole o inconsapevole) e quali sono i modi per evitarli o per evitare di essere truffati. Occorre senso civico: per comunicare ai providers e denunciare all'autorità la presenza di dialers fuori legge. Un modo per contrastare un'attività illecita legata ad un business telematico è l'impegno gratuito della società civile on-line, impegno che si traduce in attività di infomazione interna (tra cittadini) e comunicazione esterna (ai providers ed alla Polizia Postale e delle Comunicazioni).

Il Movimento Costozero raccoglie le vostre segnalazioni all'indirizzo zerodialer @ costozero.org, ne verifica la veridicità e, dopo aver ottenuto le necessarie informazioni circa i vari soggetti commerciali, provvede a comunicare l'esistenza dell'attività illecita all'abuse del provider che ospita il dialer ed all'autorità competente.



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