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Javasign è un software per la firma digitale, libero, gratuito, multipiattaforma, di facile utilizzo. Javasign consente di apporre ai documenti informatici sia la firma elettronica qualificata [5] (attraverso l'utilizzo di smart card) sia la firma elettronica [6] (attraverso l'utilizzo di certificati di firma in formato *.p12).
Javasign consente di generare licenze Copyzero X e calcola automaticamente il digest SHA-1 relativo alle opere licenziate.
La sottoscrizione di una licenza Copyzero X consente:
1. di soddisfare la forma scritta ad probationem [1] richiesta dalla legge [2] per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica (questo dà la possibilità al licenziatario di dimostrare in giudizio di avere legittimamente esercitato i diritti oggetto della licenza);
2. di associare in modo certo opera, licenza, autore/licenziante e licenziatario (provando l'obbligazione esistente tra licenziante e licenziatario in relazione ad un determinata opera dell'ingegno);
3. di evitare la nullità delle clausole vessatorie [3] (come ad esempio la clausola di limitazione di responsabilità), le quali richiedono la doppia sottoscrizione e dalla nullità delle quali può derivare la nullità dell'intera licenza [4].
A breve Movimento Costozero metterà a disposizione di tutti i propri associati non in possesso di un certificato di firma elettronica qualificata [5], i propri certificati di firma elettronica [6].
[1] art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale:
"L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità".
[2] art. 110 della legge sul diritto d'autore:
"La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto".
[3] art. 1341 comma 2 del codice civile:
"Non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità".
[4] art. 1419 comma 1 del codice civile:
"La nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".
[5] art. 21 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale:
"Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile".
[6] art. 21 comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale.
"Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità".