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Trusted Computing: l'affare del secolo.


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Il presupposto giuridico

Anche in Italia, con decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (in vigore dal 29 aprile 2003) si è dato luogo all'attuazione dell'EUCD (European Union Copyright Directive: Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), Direttiva analoga allo statunitense Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Il decreto ha introdotto importanti modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Grazie a queste modifiche i titolari di diritti d'autore (creatori di contenuti) e di diritti connessi (produttori di contenuti) possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci (sistemi hardware/software che regolano l'accesso alle opere e la copia delle opere) che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. La possibilità di controllare l'accesso ai files e la copia dei files, da una parte, e il divieto di aggirare le misure tecnologiche di protezione, dall'altra, permettono ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi (notevolmente potenziati dall'EUCD) di poter influire in senso restrittivo sull'utilizzo delle opere.


Il presupposto economico

La convergenza d'affari tra produttori di contenuti multimediali e produttori hardware/software (TCG: Trusted Computing Group / NGSCB: Next-Generation Secure Computing Base) si fonda su un meccanismo elementare: i primi ambiscono alla massimizzazione del profitto attraverso l'esercizio iperesclusivo dei diritti di utilizzazione economica, i secondi cercano di stabilire un indissolubile collegamento tra fruizione di determinati contenuti ed acquisto di determinati hardware/software. Il digitale consente di abbassare i costi di produzione, aumentare esponenzialmente il numero di prodotti e controllare a distanza la loro utilizzazione: i produttori di contenuti mirano a trarre guadagno non soltanto dall'eliminazione della pirateria ma anche dalla possibilità di assoggettare sia giuridicamente che tecnologicamente i propri prodotti a limiti d'uso: numero limitato di possibili fruizioni, numero illimitato di possibili fruizioni ma fruizioni possibili solo se a pagamento o solo previo acquisto di altro prodotto... Dal canto loro, i produttori hardware/software concentrano i loro sforzi nella creazione di "trust". Il "trust" ("cartello") è un'organizzazione di imprese indipendenti, che producono prodotti simili e collaborano per alzare i prezzi e limitare il livello di produzione. In un mercato, se la variazione dell'1% del prezzo provoca una variazione di più dell'1% della quantità domandata, si tratta di una domanda elastica rispetto al prezzo; se invece provoca una variazione inferiore all'1% della quantità domandata, si tratta di una domanda anelastica rispetto al prezzo. Se per fruire determinati contenuti multimediali non esistono strumenti alternativi a quelli offerti da determinate imprese, se il tempo per la risposta all'offerta è poco, se il bene riveste notevole importanza nel bilancio del consumatore, la domanda è certamente anelastica, ed il profitto per le imprese che costituiscono, anche tacitamente, un oligopolio collusivo, è certamente maggiore di quello che otterrebbero in una situazione di concorrenza perfetta.


Il presupposto tecnologico

Il chip Fritz e il Digital Rights Management rappresentano i principali strumenti tecnologici nei quali affonda le sue radici l'affare tra produttori hardware/software/media. Un affare che per sua natura non coinvolge soltanto i pc e il mondo Internet ma tutti i mezzi di comunicazione. Questi strumenti tecnologici si candidano ad essere i protagonisti della cosiddetta convergenza, ossia di quel processo di confluenza dei diversi media in un unico sistema produttivo e distributivo (economia di scala): un sistema che, se basato sul controllo tecnologico, non si limiterà a mercificare il sapere in nome del business, ma, veicolando l'informazione, finirà per essere il più potente strumento di controllo sociale e di censura mai esistito.


Cosa fare per minare l'affare del secolo?

a) Come consumatori possiamo evitare di acquistare prodotti hardware o software che presentano la tecnologia trusted computing; possiamo evitare di acquistare prodotti soggetti a DRM; soprattutto possiamo far valere i nostri diritti: ad esempio, i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di protezione, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

b) Come autori possiamo evitare di ricorrere al DRM o, ancora meglio, utilizzare licenze libere od open content, che per loro natura sono incompatibili con restrizioni tecnologiche atte a non consentire l'esercizio dei diritti oggetto della licenza.

c) Come attivisti possiamo organizzare campagne di informazione (No1984 ne è un importante esempio).

d) Come cittadini e come elettori possiamo chiedere al legislatore (europeo e nazionale) normative meno inclini ad asservire gli interessi economici delle multinazionali del settore hardware/software/media; dalla commissione europea antitrust e dall'AGCM possiamo invece pretendere la garanzia di un mercato realmente concorrenziale.



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