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Finanziamento pubblico all'editoria.


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Ai sensi della normazione vigente i contributi pubblici erogati all'editoria ammontano a a centinaia miloni di euro. Chi sono i beneficiari di questo denaro pubblico?

Contributi alla stampa (dati aggiornati al 30 aprile 2010)

Contributi per quotidiani editi da cooperative di giornalisti (Art. 3 comma 2 Legge 250/1990)

Contributi per quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali (Art. 3 comma 2 bis Legge 250/1990)

Contributi per quotidiani editi e diffusi all'estero (Art. 3 comma 2 ter Legge 250/1990)

Contributi per periodici editi da cooperative di giornalisti (Art. 3 comma 2 quater Legge 250/1990)

Contributi per testate organi di partiti e movimenti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle camere o rappresentanze nel parlamento europeo ovvero che, essendo state in possesso di tali requisiti, abbiano percepito i contributi alla data del 31.12.2005, o che siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del parlamento italiano (Art. 3 comma 10 L n. 250/1990 e Art. 20, co. 3 ter del D.L. n. 223/2006 convertito dalla L n. 248/2006)

Contributi per imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, trasformatesi in cooperativa entro e non oltre il 1° dicembre 2001 (art.153 legge 388/2000)

Contributi alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali, che non abbiano scopo di lucro (art. 3 comma 3 legge 250/1990)

Contributi alle radio (dati aggiornati al 30 aprile 2010)

Contributi alle emittenti radiofoniche pari al 60% degli abbonamenti con agenzie di stampa e informazione (art. 11 l. 25.02.1987, n. 67 e art. 8l. 7.08.1990, n. 250)

Contributi alle imprese radiofoniche organo di partito politico (art. 4, legge 7 agosto1990, n.250)

Riconoscimento del rimborso delle riduzioni tariffarie a favore delle emittenti radiofoniche (art. 11 l. 25.02.1987, n. 87 e art. 8 l. 7.08.1990, n. 250)

Contibuti a imprese di minoranze linguistiche (art. 3, comma 2 ter, legge 7 agosto 1990, n. 250)

Contributi alla Tv (dati aggiornati al 30 aprile 2010)

Contributi alle emittenti televisive pari al 60% degli abbonamenti con agenzie di stampa e informazione (art. 23, comma 3, legge 6 agosto 1990, n. 223)

Contributi alle imprese televisive organo di partito politico (art. 7, comma 13, legge 3 maggio 2004, n. 112)

Riconoscimento delle riduzioni tariffarie a favore delle imprese televisive (art. 23, comma 3, legge 6 agosto 1990, n. 223)

Contributi alle TV satellitari (dati aggiornati al 30 aprile 2010)

Contributi per canali satellitari tematici (Art.7,comma 13 legge 112/2004)

Tra questi contributi spiccano quelli per giornali che non escono in edicola ma che arrivano per corrispondenza agli iscritti di qualche partito politico; giornali che hanno una tiratura di poche migliaia di copie; gionali che hanno una redazione composta da due o tre gionalisti; giornali che vengono regalati affinché aumenti la tiratura e dunque il contributo dello Stato; giornali che vengono mandati al macero affinché aumenti la spesa per la carta (sprecata) e dunque il contributo dello Stato; giornali che, con parte del denaro pubblico percepito, sovvenzionano quei partiti politici che gli consentono di ricevere quello stesso denaro: questa ampia e paradossale casistica ci spinge a ritenere, senza ombra di dubbio, che i giornali, di privati, dovrebbero vivere grazie al contributo dei privati cittadini che li leggono e non attingendo ad enormi quote di denaro pubblico. A nostro parere, tutti i beneficiari che abbiamo indicato dovrebbero percepire sovvenzioni pubbliche pari a 0 euro.

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